Prodotti venduti sfusi in esercizi commerciali. Ipotesi di cartello che informa sulla presenza di allergeni
23 febbraio 2015
Dal 13 dicembre 2014 sono direttamente applicabili nel
nostro Paese le
disposizioni di cui al Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Come è noto, il
Regolamento contiene le nuove norme che dispongono in materia di etichettatura,
presentazione e pubblicità degli alimenti ed opera un complesso riassetto della
normativa previgente sui temi indicati, provvedendo all’abrogazione di numerose
Direttive, tra le quali la Dir. 2000/13/CE.
Il MISE sta intanto provvedendo alla redazione di una bozza
di DPCM con il
quale, al termine del confronto con la DG SANCO (Salute e Consumatori) dell’UE,
saranno operate sul D. Lgs. n. 109 tutte quelle modifiche utili a conformare la
normativa interna alle norme comunitarie.
Quando .gli alimenti sono offerti in vendita al consumatore
finale o alle
collettività senza preimballaggio (sfusi) oppure sono imballati sui luoghi di
vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
esistono
altri obblighi di informazioni. A tal proposito, la Confesercenti ha dato
alcune anticipazioni circa l’indicazione obbligatoria degli allergeni con
riferimento agli alimenti sfusi somministrati nei pubblici esercizi.
Val la pena aggiungere ora alcune considerazioni
riguardo
all’etichettatura dei prodotti venduti allo stato sfuso, e in particolare:
* non preimballati (o preconfezionati) o generalmente
venduti previo
frazionamento, anche se originariamente preimballati (preconfezionati);
* oppure imballati (confezionati) sui luoghi di vendita su
richiesta del
consumatore; si tratta di qualunque prodotto alimentare che il commerciante
venda sfuso
* o preimballati (preconfezionati) per la vendita immediata.
Con riferimento a tali prodotti, l’art.
16 del D. Lgs. n.
109/92 stabilisce che essi devono essere muniti di apposito cartello, applicato
ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono
esposti.
Sul cartello devono essere
riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di
esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente
deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste
fresche con ripieno
di cui al dPR 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande
con contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i
prodotti congelati
glassati.
Per i prodotti della gelateria, della
pasticceria, della
panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari,
l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello
(detto appunto “cartello unico”) tenuto ben in vista oppure, per singoli
prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in
vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione
dei prodotti stessi.
Per le bevande vendute mediante
spillatura il cartello
può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
I prodotti dolciari preconfezionati, ma
destinati ad
essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito
dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul
contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili
dall'acquirente.
I prodotti di cui sopra, nelle fasi
precedenti la vendita
al consumatore, devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a), b), e) ed h), ossia: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco
degli ingredienti; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la
sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella
Comunità economica europea; h) una dicitura che consenta di identificare il
lotto di appartenenza del prodotto. Tali menzioni possono essere riportate
soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito
che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della
consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a
questa.
Orbene, come abbiamo anticipato, l’art.
44 del
Regolamento n. 1169 stabilisce che per gli alimenti venduti non preimballati e
sopra menzionati è obbligatoria unicamente la fornitura delle indicazioni
inerenti la presenza di allergeni, mentre la fornitura delle altre indicazioni
non è necessaria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali
che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro
elementi.
Tuttavia, allo stato attuale, non essendo
stato ancora
approvato il DPCM che conformerà il D. Lgs. n. 109 alle norme comunitarie,
riteniamo comunque opportuno che gli operatori, prudenzialmente, assicurino il
mantenimento sui prodotti delle indicazioni previste dall’art. 16 del D. Lgs.
n. 109/92 e qui da noi descritte, con riferimento al cartello degli ingredienti
in generale ed al “cartello unico” per i prodotti della gelateria, della
pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni
alimentari.
Quanto all’indicazione della presenza degli
allergeni negli
alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza
preimballaggio, ribadiamo che gli Stati membri possono adottare disposizioni
nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono
essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e
presentazione.
Come avevamo chiarito nella nota n. 4493,
dell’1.12.2014,
fino a quando il MISE non provvederà ad approvare il DPCM cui sta lavorando,
questa – secondo quanto affermato nel documento di “Domande e Risposte”
predisposto dalla Commissione UE sull’argomento – dovrebbe essere la
situazione:
1. In mancanza di specifiche misure adottate dallo Stato, le
informazioni
relative alle allergie e intolleranze dovranno essere fornite per iscritto,
essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
2. Quando, invece, il provvedimento italiano sarà approvato,
questo potrebbe
ammettere, in linea di principio, tutti i mezzi, compresa pure la comunicazione
verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili).
3. Non è consentito fornire le informazioni relative alla
presenza di
allergeni negli alimenti non preimballati solo su richiesta del consumatore,
perché le indicazioni devono obbligatoriamente essere date positivamente e in
anticipo, affinché il consumatore sappia che l’alimento è suscettibile di
provocare allergie e intolleranze.
4. Le misure nazionali possono prevedere però che le
informazioni
particolareggiate relative alla sostanze che provocano allergie o intolleranze
utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non
preimballati possano essere comunicate su richiesta del consumatore, purché
l'operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono
essere ottenute su richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che
l'alimento è suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che
informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.
Ci si rende conto che indicare la
presenza di allergeni
per iscritto con riferimento specifico ad ogni prodotto sfuso posto in vendita
diventa un’operazione molto difficile, considerato il variare delle
preparazioni e la loro molteplicità, tuttavia non possiamo non evidenziare che
allo stato attuale non esiste una forma di cartello che, in assenza di
indicazioni da parte del Ministero, soddisfi pienamente gli obblighi nascenti
dalla norma comunitaria.
Quello che alleghiamo, dunque, è un
modello di cartello
che transitoriamente avverte i consumatori della possibile presenza di
allergeni negli alimenti commercializzati “non preimballati”, rendendoli edotti
di quali essi possano essere e della possibilità di ottenere informazioni più
precise in proposito.
Occorre però evidenziare che per essere
perfettamente in
linea con la legge, fino a quando il DPCM non sarà approvato e non indicherà le
precise forme di comunicazione e di indicazione degli allergeni, occorrerebbe
indicare per iscritto la presenza di un allergene come ingrediente