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Prodotti venduti sfusi in esercizi commerciali. Ipotesi di cartello che informa sulla presenza di allergeni

23 febbraio 2015

Dal 13 dicembre 2014 sono direttamente applicabili nel
nostro Paese le

disposizioni di cui al Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169, relativo alla

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Come è noto, il

Regolamento contiene le nuove norme che dispongono in materia di etichettatura,

presentazione e pubblicità degli alimenti ed opera un complesso riassetto della

normativa previgente sui temi indicati, provvedendo all’abrogazione di numerose

Direttive, tra le quali la Dir. 2000/13/CE.

Il MISE sta intanto provvedendo alla redazione di una bozza
di DPCM con il

quale, al termine del confronto con la DG SANCO (Salute e Consumatori) dell’UE,

saranno operate sul D. Lgs. n. 109 tutte quelle modifiche utili a conformare la

normativa interna alle norme comunitarie.

Quando .gli alimenti sono offerti in vendita al consumatore
finale o alle

collettività senza preimballaggio (sfusi) oppure sono imballati sui luoghi di

vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
esistono

altri obblighi di informazioni. A tal proposito, la Confesercenti ha dato

alcune anticipazioni circa l’indicazione obbligatoria degli allergeni con

riferimento agli alimenti sfusi somministrati nei pubblici esercizi.

    Val la pena aggiungere ora alcune considerazioni
riguardo

all’etichettatura dei prodotti venduti allo stato sfuso, e in particolare:

* non preimballati (o preconfezionati) o generalmente
venduti previo

frazionamento, anche se originariamente preimballati (preconfezionati); 

* oppure imballati (confezionati) sui luoghi di vendita su
richiesta del

consumatore; si tratta di qualunque prodotto alimentare che il commerciante

venda sfuso 

* o preimballati (preconfezionati) per la vendita immediata.

    Con riferimento a tali prodotti, l’art.
16 del D. Lgs. n.

109/92 stabilisce che essi devono essere muniti di apposito cartello, applicato

ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono

esposti.

    Sul cartello devono essere
riportate: 

a) la denominazione di vendita; 

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di
esenzione; 

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente

deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste
fresche con ripieno

di cui al dPR 9 febbraio 2001, n. 187; 

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande
con contenuto

alcolico superiore a 1,2% in volume; 

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i
prodotti congelati

glassati. 

    Per i prodotti della gelateria, della
pasticceria, della

panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari,

l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello

(detto appunto “cartello unico”) tenuto ben in vista oppure, per singoli

prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in

vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione

dei prodotti stessi. 

    Per le bevande vendute mediante
spillatura il cartello

può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 

    I prodotti dolciari preconfezionati, ma
destinati ad

essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito

dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul

contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili

dall'acquirente. 

    I prodotti di cui sopra, nelle fasi
precedenti la vendita

al consumatore, devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1,

lettere a), b), e) ed h), ossia: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco

degli ingredienti; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la

sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella

Comunità economica europea; h) una dicitura che consenta di identificare il

lotto di appartenenza del prodotto. Tali menzioni possono essere riportate

soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito

che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della

consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a

questa.

    Orbene, come abbiamo anticipato, l’art.
44 del

Regolamento n. 1169 stabilisce che per gli alimenti venduti non preimballati e

sopra menzionati è obbligatoria unicamente la fornitura delle indicazioni

inerenti la presenza di allergeni, mentre la fornitura delle altre indicazioni

non è necessaria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali

che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro

elementi.

    Tuttavia, allo stato attuale, non essendo
stato ancora

approvato il DPCM che conformerà il D. Lgs. n. 109 alle norme comunitarie,

riteniamo comunque opportuno che gli operatori, prudenzialmente, assicurino il

mantenimento sui prodotti delle indicazioni previste dall’art. 16 del D. Lgs.

n. 109/92 e qui da noi descritte, con riferimento al cartello degli ingredienti

in generale ed al “cartello unico” per i prodotti della gelateria, della

pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni

alimentari.

   Quanto all’indicazione della presenza degli
allergeni negli

alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza

preimballaggio, ribadiamo che gli Stati membri possono adottare disposizioni

nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono

essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e

presentazione.   

    Come avevamo chiarito nella nota n. 4493,
dell’1.12.2014,

fino a quando il MISE non provvederà ad approvare il DPCM cui sta lavorando,

questa – secondo quanto affermato nel documento di “Domande e Risposte”

predisposto dalla Commissione UE sull’argomento – dovrebbe essere la
situazione:

1. In mancanza di specifiche misure adottate dallo Stato, le
informazioni

relative alle allergie e intolleranze dovranno essere fornite per iscritto,

essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

2. Quando, invece, il provvedimento italiano sarà approvato,
questo potrebbe

ammettere, in linea di principio, tutti i mezzi, compresa pure la comunicazione

verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili).

3. Non è consentito fornire le informazioni relative alla
presenza di

allergeni negli alimenti non preimballati solo su richiesta del consumatore,

perché le indicazioni devono obbligatoriamente essere date positivamente e in

anticipo, affinché il consumatore sappia che l’alimento è suscettibile di

provocare allergie e intolleranze.

4. Le misure nazionali possono prevedere però che le
informazioni

particolareggiate relative alla sostanze che provocano allergie o intolleranze

utilizzate nella fabbricazione o nella preparazione di alimenti non

preimballati possano essere comunicate su richiesta del consumatore, purché

l'operatore comunichi in posizione evidente e in modo facilmente visibile,

chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile che tali indicazioni possono

essere ottenute su richiesta. Ciò indicherebbe già al consumatore che

l'alimento è suscettibile di provocare allergie o intolleranze e che

informazioni in merito sono disponibili e facilmente accessibili.

    Ci si rende conto che indicare la
presenza di allergeni

per iscritto con riferimento specifico ad ogni prodotto sfuso posto in vendita

diventa un’operazione molto difficile, considerato il variare delle

preparazioni e la loro molteplicità, tuttavia non possiamo non evidenziare che

allo stato attuale non esiste una forma di cartello che, in assenza di

indicazioni da parte del Ministero, soddisfi pienamente gli obblighi nascenti

dalla norma comunitaria.

    Quello che alleghiamo, dunque, è un
modello di cartello

che transitoriamente avverte i consumatori della possibile presenza di

allergeni negli alimenti commercializzati “non preimballati”, rendendoli edotti

di quali essi possano essere e della possibilità di ottenere informazioni più

precise in proposito.

    Occorre però evidenziare che per essere
perfettamente in

linea con la legge, fino a quando il DPCM non sarà approvato e non indicherà le

precise forme di comunicazione e di indicazione degli allergeni, occorrerebbe

indicare per iscritto la presenza di un allergene come ingrediente